In questa sezione trovi tutte le normative, gli obblighi e le regolamentazioni da rispettare per la salute e la sicurezza sul lavoro
In questa sezione trovi tutte le normative, gli obblighi e le regolamentazioni da rispettare per la salute e la sicurezza sul lavoro
TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
In Italia la salute e la sicurezza sul lavoro sono regolamentate dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entrato in vigore il 15 maggio 2008, e dalle relative disposizioni correttive, ovvero dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e da successivi ulteriori decreti.
L’art. 115 disciplina i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, ed in dettaglio:
“Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a) (cioè i tradizionali ponteggi) è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.“
E’ quindi OBBLIGATORIO che durante l’esecuzione di lavori in quota ci siano protezioni Anticaduta.
PROTEZIONI SULLE COPERTURE
Il legislatore e le associazioni professionali prescrivono obbligatoriamente misure per la protezione anticaduta nei casi in cui le coperture degli edifici siano più alte di 3.00m e se la zona di lavoro si trova in un’area a meno di 2.00m dal limite dell’edificio.
Anche nelle zone di pericolo localizzato (per es. lucernari , pozzi di luce) vigono le stesse misure di sicurezza anticaduta. La EN 795 il decreto sicurezza e le Ordinanze sui lavori di costruzione contengono importanti regolamenti e normative che di seguito vengono riportate. Diverse Regioni con propri decreti hanno reso obbligatoria in ogni caso l’installazione di Dispositivi Anticaduta:
REGIONI
Lombardia - Piemonte - Liguria - Veneto - Emilia Romagna - Toscana - Sicilia
NORME SULLE MODALITA’ DI COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONI ANTICADUTA
EN 795: Protezione anticaduta - Dispositivi di ancoraggio
E’ la principale norma che disciplina tutti gli aspetti relativi ai dispostitivi anticaduta . La norma è stata emanata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) ed è valida per tutti gli stati membri CEN ; non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto.
L’italia ha recepito la norma approvando la : UNI EN 795 - “Protezione anticaduta e dispositivi di ancoraggio”
Questa norma disciplina tutti gli aspetti dei dispositivi di ancoraggio permanenti, definendo le condizioni costruttive dei prodotti che il fabbricante deve rispettare , le condizioni statiche per il calcolo degli ancoraggi, le modalità di progettazione negli ambienti con pericolo di caduta , le modalità di collaudo dei prodotti e la tipologia di segnaletica / manutenzione per tutti i tipi di impianti anticaduta. Questa norma non è obbligatoria ma è l’unica che disciplina tali dispositivi, e generalmente altre disposizioni e/o ordinanze (come il decreto sicurezza 81/08) ne rendono obbligatoria l’applicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
i DPI (dispositivi di protezione individuale) sono dispositivi mobili , che il lavoratore deve indossare per potersi ancorare ai Dispositivi di protezione anticaduta fissi sull’edificio.
Le normative che disciplinano questi dispositivi sono: EN355 - EN358 - EN362
Protezioni sulle coperture
Il legislatore e le associazioni professionali prescrivono obbligatoriamente misure per la protezione anticaduta nei casi in cui le coperture degli edifici siano più alte di 3.00 m e se la zona di lavoro si trova in un'area a meno di 2.00 m dal limite dell’edificio.
Anche nelle zone di pericolo localizzato (per es. lucernari , pozzi di luce) vigono le stesse misure di sicurezza anticaduta. La EN , la SN , la SUVA , la SIA e le Ordinanze sui lavori di costruzione contengono importanti regolamenti e normative che di seguito vengono riportate . Un portale di notevole interesse per la conoscenza dell’argomento è www.absturzrisiko.ch
Norme sulle Protezioni Anticaduta
NORME FACOLTATIVE
EN 795: Protezione anticaduta - Dispositivi di ancoraggio
La norma è stata emanata dal CEN (Comité Européen de Normalisation) ed è valida per tutti gli stati membri CEN ; non è consentita l’esistenza a livello nazionale di norme che non siano in armonia con il loro contenuto . La Svizzera ha recepito la norma approvando la :
SN EN 795 - “Protezione anticaduta e dispositivi di ancoraggio”
Questa norma disciplina tutti gli aspetti dei dispositivi di ancoraggio permanenti , definendo le condizioni costruttive dei prodotti che il fabbricante deve rispettare , le condizioni statiche per il calcolo degli ancoraggi , le modalità di progettazione negli ambienti con pericolo di caduta , le modalità di collaudo dei prodotti e la tipologia di segnaletica / manutenzione per tutti i tipi di impianti anticaduta . Questa norma non è obbligatoria ma è l’unica che disciplina tali dispositivi , e generalmente altre disposizioni e/o ordinanze ne rendono l’applicazione obbligatoria .
NORME OBBLIGATORIE
SUVA : Dispositivi di ancoraggio sui tetti (www.suva.ch)
“ . . Spetta ai progettisti prevedere già in sede di progettazione i necessari dispositivi che consentono di lavorare in condizioni di sicurezza. Al riguardo non bisogna comunque considerare soltanto il periodo di costruzione dell'edificio, ma anche la successiva fase di utilizzo, ad esempio per eseguire lavori di manutenzione e riparazione sul tetto . Gli edifici esistenti devono essere altrezzati in tal senso successivamente . . . ”
Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI):
art. 17, tetti: "I tetti sui quali i lavoratori devono salire per esigenze di servizio devono essere concepiti in modo che siano praticabili in tutta sicurezza. Prima di accedere i tetti, devono essere presi provvedimenti che impediscano la caduta di lavoratori."
Direttiva FLL sulle coperture :
"... Per la cura e manutenzione è spesso sufficiente un'imbragatura e devono essere previsti dei dispositivi di ancoraggio nell'edificio. . . “
Dispositivi Protezione Individuale
i DPI (dispositivi di protezione individuale) sono dispositivi mobili , che il lavoratore deve indossare per potersi ancorare ai Dispositivi di protezione anticaduta fissi sull’edificio . Le normative che disciplinano questi dispositivi sono : SN EN355 - SN EN358 - SN EN362
In costruzione